Il Sisma Bonus è un’agevolazione che consente ai contribuenti di usufruire di una detrazione fiscale Irpef sulle spese sostenute per interventi relativi a misure antisismiche.
Le percentuali di detrazione e i criteri applicativi sono diversi a seconda dell’anno in cui vengono eseguiti i lavori.
Per gli interventi antisismici, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate tra il 4 agosto 2013 e il 31 dicembre 2016, è riconosciuta una detrazione del 65% delle spese effettuate entro il 31 dicembre 2016, fino ad un importo massimo di 96 mila euro per unità immobiliare, ripartibile in dieci rate. Tale detrazione è applicabile solo qualora l’immobile si trovi in zona sismica 1 o 2 e su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.
La legge di bilancio 2017, oltre alla proroga delle detrazione fino al 31 dicembre 2021, estende il Sisma Bonus a tutti gli immobili di tipo abitativo, prima e seconda casa, (non soltanto, come in precedenza, su quelli adibiti ad abitazione principale), alle parti comuni dei condominii e agli immobili adibiti ad attività produttive, ubicati, oltre che nelle zone ad alta pericolosità sismica (zona 1 e 2), anche a quelli ubicati in zona 3.
Per individuare la zona di rischio sismico, per quanto riguarda i comuni nella regione Liguria, si deve fare riferimento alla nuova classificazione sismica regionale approvata dalla Delibera della Giunta Regionale del 17/03/2017 n. 216.
Gli unici comuni della provincia di Genova che ricadono in zona sismica 4, che risultano quindi esclusi dal Sisma Bonus , sono Arenzano, Cogoleto e Tiglieto.
La legge di bilancio 2017 ha poi introdotto specifiche regole che condizionano le detrazioni al risultato ottenuto con l’esecuzione dei lavori e al tipo di immobile oggetto della detrazione.
Agli immobili con destinazione d’uso ad abitazione o attività produttive, quando si determina una riduzione di una classe di rischio, spetta una detrazione pari al 70 %. Quando si determina una riduzione di due classi di rischio, spetta una detrazione pari al 75%.
Ai condominii, quando si determina una riduzione di una classe di rischio, spetta una detrazione pari al 75%. Quando si determina una riduzione di due classi di rischio, spetta una detrazione pari all’85%.
La detrazione fiscale è ripartita in cinque anni con rate annuali di pari importo.
Una costruzione è classificata secondo il rischio sismico in base alle linee guida del Ministero, emesse per decreto e contenute nell’allegato A dello stesso Il fabbricato dovrà essere classificato, prima e dopo l’intervento, secondo criteri che tengono conto della vulnerabilità, dei rischi per le persone, dei contesti urbani, economici e sociali. Le linee guida indicano anche le modalità per l’attestazione dell’efficacia degli interventi da parte di professionisti.
Sono identificate 8 classi:
- classe A+ (meno rischio)
- classe A
- classe B
- classe C
- classe D
- classe E
- classe F
- classe G (più rischio)
Per ottenere l’agevolazione fiscale è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile oggetto degli interventi ed essere in possesso di:
- comunicazione all’Asl (la comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare all’Asl);
- pagamento mediante bonifico “parlante” da cui risultino causale del versamento con riferimento alla norma (articolo 16-bis del DPR 917/1986), codice fiscale del beneficiario della detrazione e codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento;
- domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito)
- ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Ici-Imu), se dovuta
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese
- dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi
- abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.
La legge di bilancio del 2018, uscita il 29 dicembre 2017 sulla Gazzetta Ufficiale, ridisegna gli incentivi sulla casa, ma a subire i maggiori rimaneggiamenti sono le detrazioni per gli interventi rivolti al comportamento energetico degli immobili, l’Ecobonus, e solo marginalmente quelli interessati dal Sismabonus.
La principale novità riguarda l’introduzione di un incentivo rafforzato per gli interventi integrati di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica.
Gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati non solo alla riduzione del rischio sismico, ma anche alla riqualificazione energetica, ottengono una detrazione dell’ 80% se determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, e dell’ 85% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e viene calcolata su una spesa massima di 136 mila euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (136 mila euro è la somma del tetto di 96 mila euro per unità immobiliare, previsto dal Sismabonus “tradizionale”, e di quello di 40 mila euro per unità immobiliare fissato per l’Ecobonus).
Non pare ancora risolto, invece, il problema delle diagnosi sismiche e delle spese tecniche. Al momento, la diagnosi e le spese tecniche vengono scontate solo se associate alla fase di cantierizzazione: non c’è detrazione se si effettua la certificazione sismica dell’edificio senza effettuare i lavori.